Sisma, semplificate procedure per contributi a imprese
I dettagli dell’ordinanza varata dal commissario delegato alla ricostruzione Stefano Bonaccini
BOLOGNA – Semplificazione di diverse procedure, ridefinizioni di alcune scadenze ed anche più flessibilità per la pratiche di contributo per danni inferiori ai 100 mila euro. Sono queste le novità introdotte per le imprese dall’ordinanza (la n° 16 del 30 aprile 2015) firmata da Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario delegato alla Ricostruzione.
“Con questo provvedimento – spiega il Commissario e presidente della Regione Stefano Bonaccini – continuano le operazioni di semplificazione delle procedure per favorire un processo di ricostruzione più spedito, in un quadro che continui ad assicurare la legalità e nella certezza delle regole che disciplinano la spesa di risorse pubbliche. Al contempo prosegue il dialogo aperto e costruttivo con coloro che sono impegnati nella ricostruzione, confronto mai mancato in passato e che, se necessario, sapremo intensificare”.
L’ordinanza, tra l’altro, recepisce anche il via libera di Bruxelles al riconoscimento della proroga di un anno per le imprese agricole e agroindustriali per completare i lavori di ricostruzione e ripristino dei danni subiti dal sisma del maggio 2012.
“La concessione della proroga per le imprese agricole è una decisione che consegna tranquillità ma soprattutto equità tra imprese del settore primario e le altre. Un chiaro beneficio a un territorio così duramente colpito non solo dal sisma”, ha aggiunto Bonaccini.
L’ordinanza è consultabile sul sito http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione “Atti per la ricostruzione”, e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).
Alcuni dettagli dell’ordinanza
Il provvedimento modifica l’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 (e successive modifiche) sui “criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché le Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”.
L’ordinanza semplifica la procedura per gli interventi relativi agli immobili delle imprese per le quali il danno è inferiore a 100 mila euro, determinato dalla dichiarazione del professionista, incaricato di redigere la perizia quantificando i costi sostenuti o da sostenere per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando i “prezzari regionali”. Per questi interventi, successivamente in fase di erogazione, il beneficiario dovrà rendere disponibile, per la verifica della congruità dei costi degli interventi effettuati i computi metrici consuntivi, anche per macrovoci, oltre alla documentazione delle spese sostenute ed alle relative quietanze.
Vengono incrementate le percentuali di riconoscimento del danno, per gli interventi su i terreni con significativi fenomeni di liquefazione, attraverso specifiche procedure da esperire da parte del tecnico progettista preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo. Il termine di presentazione delle domande, per le imprese agricole e di trasformazione agricola è prorogato al 30 giugno 2015, e la fine lavori il 30 settembre 2016. Mentre per il settore industria il termine di presentazione delle domande è prorogato al 31 dicembre 2015 e il termine di fine lavori al 31 dicembre 2016. Adeguati di conseguenza anche i termini per le rendicontazioni.
Chiarita la demarcazione, per il settore agricolo, della titolarità a presentare le domande per interventi sugli immobili da parte della impresa, della proprietà o da parte di coloro in possesso di titolo giuridico idoneo. Sulla disciplina del leasing viene specificato che il conduttore del bene immobile in leasing, qualora richieda i soli contributi per interventi di riparazione con rafforzamento locale e di miglioramento sismico, non dovrà più produrre la dichiarazione che attesti la volontà di riscattare il bene in godimento oltre ad un’ulteriore specifica per le delocalizzazioni definitive.
Specificato il risarcimento del danno e alla definizione dei costi ammissibili in caso di demolizione e ricostruzione di cabine elettriche e relativi impianti e di torri acquedottistiche vista la specificità degli immobili e dei servizi erogati.
Per quanto attiene la ricostituzione delle scorte, le spese di riacquisto dovranno riferirsi, sia per le materie prime che per i semilavorati che per i prodotti finiti, a beni necessari allo svolgimento dell’attività di impresa e non più soltanto a beni uguali od equivalenti a quelli danneggiati dal sisma. La modifica riguarda però solamente i settori industria e commercio e non viene applicata per il settore agricoltura.
Vengono fatte rientrare nell’ambito dell’Ordinanza n° 57/2012 le unità immobiliari ad uso abitativo strutturalmente integrate con l’edificio principale non riconducibile all’edilizia residenziale o strumentali all’attività produttiva svolta in immobili riconducibili all’edilizia residenziale. Specificate alcune modalità di applicazione della disciplina normativa relativa alle white list.