REGGIO EMILIA – Il coordinatore della sicurezza è un professionista che monitora l’esecuzione dei lavori nei cantieri, sia temporanei che mobili. Questi contesti lavorativi non sono facili da gestire dal punto di vista della sicurezza ed è per questo motivo che un coordinatore è necessario.
Si occupa di coordinare tutto ciò che è relativo alla sicurezza durante la fase progettuale e quella di esecuzione dei lavori, assumendo in base all’occasione delle responsabilità differenti.
Il coordinatore della sicurezza può ottenere questo incarico dal committente o dal responsabile dei lavori. Il suo compito è di eliminare o ridurre i rischi legati alle attività svolte, in questo modo tutela la salute dei lavoratori.
Nella fase di progettazione deve redigere un piano che coordini la sicurezza e prevenga i rischi che possono mettere in pericolo la salute dei lavoratori. Nella fase di esecuzione invece monitora che i lavoratori adottino tutte le regole previste nel piano.
Può svolgere questa funzione una persona che possiede già altri ruoli. Può trattarsi del direttore del lavoro, il responsabile del lavoro o il committente. Non può invece essere ricoperto da dipendenti, RSPP o dal datore di lavoro.
Le statistiche sottolineano come i cantieri di lavoro sono i luoghi dove si verificano la maggior parte di infortuni e incidenti. Questo accade proprio per la loro natura mobile e non presentano le caratteristiche tipiche dei luoghi di lavoro stabili.
Il coordinatore della sicurezza di conseguenza si occupa di individuare i rischi che sono presenti nel cantiere, così da garantire ai lavoratori di poter svolgere i propri compiti in sicurezza.
Non è possibile però che il coordinatore sia sempre presente sul cantiere e di conseguenza occorre che le varie figure che si occupano dei lavori interagiscano affinché le varie problematiche possano essere risolte di volta in volta.
Il coordinatore della sicurezza deve possedere almeno uno di questi requisiti, secondo quanto riportato nell’art-98 del dlgs 81/2008:
Il coordinatore della sicurezza deve essere poi abilitato grazie a un attestato di frequenza e un corso di formazione la cui durata deve essere di 120 ore e i contenuti e la modalità viene spiegata nell’allegato XIV del dlgs 81/08.
Per mantenere poi l’abilitazione deve seguire l’aggiornamento coordinatore sicurezza, la cui durata è di 40 ore ogni 5 anni. Può essere svolta tranquillamente in e-learning. Se non esegue l’aggiornamento, il coordinatore della sicurezza può ricevere sanzioni e vedersi sospesa l’abilitazione fino a quando non vengono maturate le 40 ore di formazione.
Il coordinatore per la sicurezza può andare incontro a un quadro sanzionario piuttosto importante. Se non redige il PSC o non predispone il fascicolo dell’opera può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi, oppure con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Il coordinatore per l’esecuzione può andare incontro alla stessa pena se non organizza le riunioni tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, se non segnala eventuali inosservanze, se non verifica il POS delle imprese e non si assicura della coerenza con il PSC e infine se non fa una verifica delle disposizioni che sono contenute nei piani di coordinamento e sicurezza.
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